Le condizioni abilitanti: i prerequisiti della programmazione 2021–2027

In breve

  • Che cosa sono le condizioni abilitanti (e dove sono disciplinate).
  • Le condizioni abilitanti orizzontali e tematiche.
  • Quando e come si valuta se una condizione è soddisfatta.
  • I rimedi a disposizione della Commissione europea.

Nel ciclo 2021–2027 la politica di coesione ha introdotto un meccanismo più stringente per garantire che i Programmi poggino su basi solide prima di finanziare interventi: le condizioni abilitanti.

Trattasi di prerequisiti che uno Stato membro deve rispettare affinché l’attuazione degli obiettivi specifici sia efficace, coerente con il diritto dell’Unione e sostenuta da strumenti, regole e capacità adeguate.

Che cosa sono le condizioni abilitanti (e dove sono disciplinate)

Il Regolamento (UE) 2021/1060 definisce “condizione abilitante” come una condizione preliminare per l’attuazione efficace ed efficiente di un obiettivo specifico. La disciplina di dettaglio è contenuta nell’articolo 15, mentre l’elenco e i criteri di valutazione sono negli Allegati III e IV.

In particolare:

  • l’Allegato III elenca le condizioni abilitanti orizzontali, valide per tutti gli obiettivi specifici;
  • l’Allegato IV elenca le condizioni abilitanti tematiche, applicabili a FESR, FSE+ e Fondo di coesione per specifici ambiti e obiettivi.

Le condizioni abilitanti orizzontali e tematiche

Condizioni abilitanti orizzontali (Allegato III)

Le condizioni abilitanti orizzontali riguardano requisiti di sistema. Il Regolamento ne prevede quattro, con criteri puntuali di adempimento.

In sintesi, riguardano:

  1. meccanismi efficaci di controllo del mercato degli appalti pubblici (incluse raccolta e analisi dati e trasparenza dei risultati);
  2. strumenti e capacità per applicare correttamente le norme sugli aiuti di Stato (verifiche su imprese in difficoltà e obblighi di recupero, accesso a consulenza/indirizzi);
  3. effettiva applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, inclusi meccanismi di conformità e rendicontazione al Comitato di Sorveglianza;
  4. attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), con obiettivi misurabili, dati e meccanismi di controllo, oltre alla rendicontazione dei casi di non conformità.

Condizioni abilitanti tematiche (Allegato IV)

Le condizioni tematiche sono collegate a specifici ambiti di intervento e obiettivi. Il loro scopo è assicurare che, prima di investire in un determinato settore, esista già un quadro strategico e operativo adeguato (piani, strategie, governance, monitoraggio).

Tra gli esempi più rilevanti:

  • sulla specializzazione intelligente (S3) è richiesta una governance funzionante, strumenti di sorveglianza/valutazione e un processo di scoperta imprenditoriale attivo;
  • sulla banda larga serve un piano nazionale o regionale con mappatura, analisi del fabbisogno e meccanismi di controllo;
  • su acqua, rifiuti, rischio (e altri settori) sono richiesti piani e quadri aggiornati basati su valutazioni e priorità.

Quando e come si valuta se una condizione è soddisfatta

La valutazione iniziale (fase di Programma o modifica)

In fase di elaborazione di un Programma (o quando si introduce un nuovo obiettivo specifico con una modifica), lo Stato membro deve valutare se le condizioni abilitanti collegate a quell’obiettivo sono soddisfatte. Una condizione è considerata soddisfatta solo se tutti i criteri previsti risultano rispettati.

Nel Programma (o nella sua modifica) lo Stato membro deve indicare:

  • quali condizioni sono soddisfatte;
  • quali non lo sono;
  • e fornire una giustificazione, quando ritiene una condizione soddisfatta.

Se una condizione non è soddisfatta

Se al momento dell’approvazione del Programma (o della modifica) una condizione non risulta soddisfatta, lo Stato membro deve informare la Commissione appena ritiene di averla soddisfatta, indicando la giustificazione e le evidenze.

La Commissione, ricevute le informazioni, effettua una valutazione e comunica se concorda o meno; il Regolamento prevede tempi e un eventuale scambio di osservazioni in caso di disaccordo.

Quando la Commissione può non rimborsare le spese

Il Regolamento prevede che le spese relative a operazioni collegate a un obiettivo specifico possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non le rimborsa finché non ha confermato il soddisfacimento della condizione abilitante.

C’è però un’eccezione importante: questa regola non si applica alle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento della condizione abilitante stessa (ad esempio attività necessarie a completare un piano o rafforzare un sistema richiesto).

Condizioni da mantenere fino al 2027

Le condizioni abilitanti devono rimanere soddisfatte per l’intero periodo di programmazione. Lo Stato membro deve informare la Commissione su cambiamenti che incidono sul loro soddisfacimento.

Se la Commissione ritiene che una condizione non sia più soddisfatta, avvia nuovamente il confronto con lo Stato membro. Se, al termine, la condizione risulta ancora insoddisfatta, la Commissione può continuare a non rimborsare le spese collegate all’obiettivo specifico interessato fino a nuova conferma.

Che cosa significa “soddisfatta” nella pratica: evidenze e responsabilità

Al fine di dimostrare il soddisfacimento delle singole condizioni, il Regolamento parla di criteri e di valutazione, il che implica che servono evidenze verificabili: norme, atti, strumenti operativi, procedure attive, ruoli chiari oltre a dati e meccanismi di rendicontazione.

In pratica, una condizione abilitante è robusta quando:

  • esiste una responsabilità istituzionale chiara (chi la presidia e la mantiene);
  • le procedure sono operative, non solo “sulla carta” (es. controlli, raccolta dati, rendicontazione);
  • il sistema è in grado di dimostrare continuità nel tempo (non un adempimento episodico).

© Andrea Verna. Tutti i contenuti sono originali e soggetti a copyright

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