La chiusura dei programmi operativi 2014-2020

In breve

  • Il calendario finale per la chiusura dei programmi operativi 2014-2020.
  • I documenti obbligatori secondo il quadro normativo.
  • Le conseguenze del mancato rispetto delle scadenze.

La Comunicazione C/2024/6126 della Commissione europea (GUUE C 126 del 14.10.2024) stabilisce il calendario finale per la chiusura dei programmi operativi 2014-2020 cofinanziati dal FESR, FSE, Fondo di coesione, FEAMP e IPA II.

A quattro mesi dalla scadenza definitiva, le amministrazioni sono chiamate a completare l’invio dei documenti di chiusura entro il 15 febbraio 2026, condizione necessaria per evitare il disimpegno automatico delle risorse residue.

Quadro normativo

L’articolo 138 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/795 (STEP), stabilisce che i documenti di chiusura dei programmi devono essere trasmessi alla Commissione non oltre il 15 febbraio 2026.

L’articolo 136 prevede che, “qualora uno qualsiasi dei documenti di chiusura non sia stato trasmesso entro il termine previsto, la parte degli impegni ancora aperta al 31 dicembre 2023 è disimpegnata automaticamente”.

Secondo la Comunicazione C/2024/6126, i documenti obbligatori sono:

  1. Relazione di attuazione finale;
  2. Conti del periodo contabile finale;
  3. Dichiarazione di gestione (affidabilità);
  4. Parere di audit;
  5. Relazione di controllo.

Tali documenti devono essere coerenti tra loro e redatti secondo i modelli del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, per consentire l’accettazione da parte della Commissione entro la primavera 2026.

Alla data odierna, la fase di rendicontazione della spesa risulta pressoché conclusa nella maggior parte dei programmi, e l’attenzione delle amministrazioni si concentra ora sulla validazione nazionale dei conti e sulla predisposizione dei documenti di chiusura.

Il rispetto di queste scadenze è cruciale, poiché l’articolo 136 RDC prevede che gli impegni non giustificati alla data del 15 febbraio 2026 vengano disimpegnati e non possano più essere recuperati.

Conseguenze del mancato rispetto delle scadenze

Il disimpegno automatico, disciplinato dall’articolo 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, determina la cancellazione definitiva della quota di contributo UE relativa agli impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 per i quali non sia stata completata la chiusura entro il 15 febbraio 2026.

In termini operativi, ciò significa che le somme disimpegnate non potranno essere riutilizzate o riassegnate né al programma né ad altri strumenti di finanziamento nazionale o regionale.

Oltre al disimpegno, la mancata trasmissione dei documenti può essere considerata dalla Commissione una grave carenza del sistema di gestione e controllo, con la conseguente possibilità di:

  • applicazione di rettifiche finanziarie;
  • sospensione o riduzione del saldo finale;
  • chiusura d’ufficio del programma sulla base dei soli dati disponibili, con riduzione proporzionale del contributo riconosciuto.

Le amministrazioni titolari dei programmi 2014-2020 sono pertanto chiamate a completare entro i prossimi mesi tutte le attività di verifica, certificazione e consolidamento documentale, per garantire la piena eleggibilità e regolarità della spesa prima dell’invio alla Commissione.

© Andrea Verna. Tutti i contenuti sono originali e soggetti a copyright

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