
In breve
- Norme in materia di trasparenza dell’attuazione e comunicazione dei programmi.
- Le responsabilità dell’Autorità di gestione (website, calendario inviti, elenco operazioni).
- Le responsabilità dei beneficiari (website, materiali di comunicazione, eventi).
Nella programmazione 2021–2027 la trasparenza rappresenta una condizione strutturale dell’attuazione. Il Regolamento (UE) 2021/1060 dedica una sezione specifica alla trasparenza dell’attuazione e alla comunicazione sui programmi, definendo obblighi puntuali per l’Autorità di gestione e per i beneficiari.
L’obiettivo è rendere accessibili a cittadini e stakeholder le informazioni su opportunità e risultati e garantire che il sostegno dell’Unione sia riconoscibile e documentabile lungo tutto il ciclo di vita delle operazioni.
Le responsabilità dell’Autorità di gestione
Un sito web del Programma entro 6 mesi
L’Autorità di gestione deve garantire che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del Programma, sia operativo un sito web con informazioni complete sul Programma: obiettivi, attività, opportunità di finanziamento e risultati.
Calendario degli inviti
Sul sito del Programma deve essere pubblicato un calendario degli inviti a presentare proposte pianificati, aggiornato almeno tre volte l’anno.
Il calendario deve includere informazioni minime, tra cui:
- area geografica interessata;
- obiettivo strategico/obiettivo specifico;
- tipologia di richiedenti ammissibili;
- importo complessivo del sostegno;
- date di apertura e chiusura.
Elenco delle operazioni
Un punto chiave dell’art. 49 del Regolamento (UE) 2021/1060 è l’obbligo di pubblicare l’elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi, aggiornandolo almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione deve essere attribuito un codice unico.
L’elenco deve includere, per ogni operazione, una serie di elementi informativi (beneficiario, titolo, scopo, risultati attesi/conseguiti, date di inizio/fine, costo totale, fondo e obiettivo specifico, tasso di cofinanziamento UE, geolocalizzazione/indicatore di località, tipologia di intervento, ecc.).
Nota importante su dati personali: i dati relativi alle persone fisiche devono essere rimossi dopo due anni dalla pubblicazione iniziale.
Le responsabilità dei beneficiari
La regola generale: rendere riconoscibile il sostegno UE
Beneficiari e soggetti che attuano strumenti finanziari devono riconoscere il sostegno dei fondi all’operazione. Questo avviene attraverso una combinazione di comunicazione digitale, materiali e segnaletica fisica, proporzionata al livello del sostegno.
a) Sito web e social
Se il beneficiario ha un sito web (o social ufficiali), deve pubblicare una breve descrizione dell’operazione, includendo finalità e risultati e evidenziando il sostegno finanziario UE.
b) Dichiarazione di sostegno su documenti e materiali
È richiesta una dichiarazione ben visibile del sostegno dell’Unione su documenti e materiali di comunicazione relativi all’attuazione dell’operazione (v. Allegato IX).
Targhe e cartelloni permanenti: quando sono obbligatori
Per operazioni che comportano investimenti materiali o installazione di attrezzature, scattano obblighi di segnaletica “forte” non appena inizia l’attuazione materiale:
- FESR e Fondo di coesione: obbligo se il costo totale supera 500.000 €.
- FSE+, JTF, FEAMPA, AMIF, ISF, BMVI: obbligo se il costo totale supera 100.000 €.
La targa/cartellone deve essere chiaramente visibile e includere l’emblema UE secondo le caratteristiche tecniche dell’Allegato IX.
Poster o display elettronico
Per le operazioni che non rientrano nelle soglie di targa/cartellone, il beneficiario deve esporre in un luogo visibile almeno un poster formato A3 (o un display elettronico equivalente) con informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto.
Eventi e comunicazione “rafforzata”
Per le operazioni di importanza strategica e per le operazioni con costo totale superiore a 10.000.000 €, il beneficiario deve organizzare un evento o un’attività di comunicazione, coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l’Autorità di gestione.
Cosa succede se non si rispettano gli obblighi: la “leva” del 3%
Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di visibilità e comunicazione e non pone in essere azioni correttive, l’Autorità di gestione applica misure proporzionate che possono arrivare alla soppressione fino al 3% del sostegno dei fondi all’operazione interessata.
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Documenti utili
Allegato IX al Regolamento (UE) 2021/1060 – Disposizioni in tema di comunicazione e visibilità