Gli strumenti finanziari nei fondi UE 2021-2027

Nel periodo 2021–2027, gli Stati membri possono attuare i Programmi FESR/FSE+/JTF attraverso diverse forme di sostegno, tra cui sovvenzioni e strumenti finanziari (prestiti, garanzie, equity/quasi‑equity).

Gli strumenti finanziari sono considerati dalla Commissione un meccanismo di delivery utile quando gli investimenti sono generativi di entrate o risparmi, perché permettono di mobilitare risorse private e riutilizzare i rientri nel tempo (logica revolving).

Il Regolamento (UE) 2021/1060 dedica una sezione specifica agli strumenti finanziari (artt. 58–62), chiarendo cosa può fare l’Autorità di gestione, quali condizioni devono essere rispettate e come gestire rientri, interessi e reimpieghi

Quando e come l’AdG può usare strumenti finanziari

Contributi di Programma

L’AdG può conferire contributi di programma a strumenti finanziari esistenti o nuovi, a livello nazionale/regionale o anche transnazionale, attuati direttamente dall’AdG o sotto la sua responsabilità, purché contribuiscano agli obiettivi specifici del Programma.

Ammissibilità “sostanziale”

Gli strumenti finanziari possono sostenere solo investimenti (beni materiali/immateriali e capitale circolante) finanziariamente sostenibili e con finanziamenti di mercato insufficienti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.

Valutazione ex ante

Il Regolamento (UE) 2021/1060richiede una valutazione ex ante sotto responsabilità AdG, completata prima dei versamenti, che includa almeno:

  • contributo proposto e leva stimata;
  • prodotti finanziari;
  • destinatari finali;
  • contributo agli obiettivi specifici.

Obiettivo ultimo della valutazione ex-ante è quindi quello di assicurare che le risorse destinate agli strumenti finanziari siano in linea con le previsioni programmatiche e permettano di conseguire i risultati programmati seguendo principi di sana gestione finanziaria.

Attuazione e contratti

Attuazione diretta AdG

Se l’AdG attua direttamente lo strumento, può fornire solo prestiti o garanzie e deve fissare termini e condizioni in un documento strategico.

Attuazione “sotto responsabilità”

Se lo strumento è attuato sotto responsabilità AdG, si opera tramite veicoli/conti dedicati e l’AdG seleziona l’organismo attuatore. I termini sono stabiliti in accordi di finanziamento (funding agreements).

Destinatari finali

La selezione dei destinatari finali deve essere trasparente e non generare conflitti di interesse.

L’investimento va valutato anche in termini di autosufficienza finanziaria (business plan o equivalente).

Contabilità separata/codice contabile

Il CPR richiede contabilità separate o codificazione contabile per contributi del Programma, distinguendo anche risorse collegate a interessi/plusvalenze e reimpieghi.

Interessi, plusvalenze e reimpieghi

Interessi e plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi devono essere usati per gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fino alla fine del periodo di ammissibilità.

Viceversa, le risorse restituite allo strumento (rimborsi, entrate, sblocco risorse di garanzia) devono essere reimpiegate per ulteriori investimenti, secondo sana gestione finanziaria.

Focus: Relazione speciale della Corte dei Conti Europea 24/2025 – perché i rientri si reimpiegano poco e cosa fare

La Corte dei conti europea ha verificato se il principale beneficio degli SF — l’effetto rotativo — si realizza nella pratica. La conclusione è che l’effetto rotativo è parzialmente raggiunto, ma non sfruttato appieno.

Durante il periodo di ammissibilità il reimpiego è spesso limitato

Nel campione 2014–2020 analizzato dalla Corte, solo 12 su 61 strumenti hanno reimpiegato (almeno in parte) i capitali rientrati durante l’ammissibilità.

In molti casi i rientri sono stati usati per costi/commissioni o sono rimasti in attesa di decisioni.

La Corte identifica cause ricorrenti:

  • pressione ad “assorbire” la dotazione per evitare disimpegni;
  • strumenti costituiti tardi o “integrati” a fine periodo;
  • natura di lungo termine degli investimenti (pochi rientri in tempo utile);
  • preferenza per decisioni ad hoc invece di reimpiego automatico;
  • depositi su conti di tesoreria che ritardano il reinvestimento.

Raccomandazioni operative

La Corte raccomanda di:

  • incentivare il reimpiego dei rientri prima di chiedere fondi aggiuntivi;
  • rendere il reimpiego automatico come standard, salvo eccezioni motivate;
  • evitare costituzioni tardive e dimensionamenti eccessivi che aumentano pressione ad assorbire;
  • consentire integrazioni solo a strumenti che dimostrano uso efficace dei rientri;
  • migliorare monitoraggio e audit sul reimpiego.

il valore aggiunto degli strumenti finanziari non è garantito “per definizione”; va progettato, soprattutto attraverso meccanismi che rendano il reimpiego tempestivo e misurabile.

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© Andrea Verna. Tutti i contenuti sono originali e soggetti a copyright

Risorse utili

European Court of Auditors, Financial instruments in Cohesion policy, 24/2025

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