Autorità di Gestione: ruolo e funzioni nei fondi europei

In breve

  • Il ruolo dell’AdG come definito nel Regolamento (UE) 2021/1060.
  • Il ruolo dell’AdG nella fase di programmazione.
  • Il ruolo dell’AdG nella selezione e gestione delle operazioni.
  • La gestione finanziaria e il rapporto con la Commissione Europea.
  • Il ruolo dell’Adg nella fase di riesame intermedio e modifiche al programma.

Nel complesso meccanismo della politica di coesione, l’Autorità di Gestione è il perno attorno a cui ruota l’attuazione dei fondi europei.

Il suo ruolo è definito in modo dettagliato nel Regolamento (UE) 2021/1060, che ne traccia un profilo di “autorità del programma” con funzioni chiare e vincolanti. In sintesi, l’AdG è responsabile della gestione del programma per raggiungere i suoi obiettivi, della selezione delle operazioni, della gestione finanziaria, del controllo di gestione e del sostegno al comitato di sorveglianza.

È l’ufficio che, in ultima analisi, garantisce che i soldi dell’Unione siano spesi in modo legittimo, regolare ed efficace, in linea con la strategia approvata e con le norme finanziarie.

In questo articolo si intende ricostruire, passo dopo passo, tutti i processi in cui l’AdG è direttamente coinvolta, sempre con riferimento diretto al Regolamento (UE) 2021/1060: dalla programmazione alla selezione delle operazioni, dalla gestione finanziaria al controllo, fino al rapporto con la Commissione e con l’autorità di audit.

Designazione e profilo dell’AdG

L’AdG è un organismo pubblico designato dallo Stato membro (o da un’entità regionale/territoriale) in sede di programmazione, e la sua identità va indicata chiaramente nell’accordo di partenariato e nei documenti di programma. Può essere un ministero, un’agenzia regionale, un ente locale o un altro soggetto pubblico dotato di autonomia finanziaria e contabile, in grado di garantire la sana gestione finanziaria e il rispetto delle norme.

l’AdG deve avere capacità amministrativa, esperienza nella gestione di fondi pubblici e una struttura organizzativa adeguata per svolgere i suoi compiti. È lei che firma il contratto di programma con la Commissione e che assume la responsabilità legale e finanziaria dell’attuazione del programma. In caso di carenze strutturali o di gestione, la Commissione può chiedere la sostituzione o l’affiancamento con un’altra autorità.

Programmazione: il ruolo strategico

Già nella fase di programmazione, l’AdG è chiamata a elaborare o a coordinare la preparazione del programma, in stretto dialogo con la Commissione e con i partner del partenariato. Deve assicurare che il programma sia coerente con l’accordo di partenariato, con le raccomandazioni specifiche per paese e con le strategie nazionali di investimento pluriennali.

In particolare, è responsabile della definizione del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, cioè degli indicatori, dei target intermedi e finali che misureranno la performance del programma. È l’ufficio che, inoltre, definisce le procedure di controllo e i criteri per la selezione delle operazioni, gettando le basi per un’attuazione trasparente e controllabile.

Selezione e gestione delle operazioni

Nell’attuazione quotidiana, l’AdG è il soggetto che seleziona le operazioni da finanziare, sulla base dei criteri stabiliti nel programma e nel bando. Può farlo direttamente o affidare la selezione a organismi intermedi (ad esempio, enti locali o agenzie specializzate), ma in ogni caso ne mantiene la responsabilità ultima.

È l’AdG che firma i contratti di finanziamento con i beneficiari, definisce le condizioni di erogazione e monitora l’avanzamento delle operazioni. Deve inoltre garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, e assicurare che le operazioni siano ammissibili e coerenti con gli obiettivi specifici del programma.

Gestione finanziaria e rapporto con la Commissione

Sul piano finanziario, l’AdG gestisce i fondi dell’Unione, effettua i pagamenti ai beneficiari e trasmette alla Commissione le domande di pagamento. Deve garantire che le spese siano regolari, ammissibili e verificate, e che siano rispettati i limiti di spesa e le condizioni abilitanti.

In caso di irregolarità, l’AdG è tenuta ad avviare le procedure di recupero e risponde della correttezza delle domande di pagamento presentate alla Commissione.

Controllo di gestione e rapporto con l’autorità di audit

L’AdG è anche controllore in quanto responsabile del controllo di gestione, cioè del sistema interno di verifica che garantisce la regolarità e l’efficacia delle operazioni. Deve mettere in campo procedure di verifica a campione, controlli documentali e visite in loco, e deve garantire che i controlli siano proporzionati ai rischi.

In questo ruolo, collabora strettamente con l’autorità di audit, che verifica l’efficacia del sistema di controllo e certifica l’affidabilità delle dichiarazioni di spesa. È proprio l’AdG che fornisce all’autorità di audit i documenti, i dati e le informazioni necessarie per svolgere il suo mandato.

Comitato di Sorveglianza e partenariato

L’AdG è anche il perno del partenariato e del Comitato di Sorveglianza: è lei che convoca e coordina il CdS, che raccoglie i pareri dei partner e che trasmette alla Commissione le informazioni emerse nel dialogo strategico strutturato. Deve garantire che il CdS sia effettivamente rappresentativo delle autorità regionali, locali, della società civile e delle parti economiche e sociali.

In questa funzione, l’AdG si comporta da facilitatore, promuovendo il coinvolgimento dei partner, valorizzando i contributi e traducendo le indicazioni del CdS in scelte concrete di programmazione e attuazione.

Riesame intermedio e modifiche di programma

Nel corso del periodo di programmazione, l’AdG è chiamata a gestire il riesame intermedio e le eventuali modifiche di programma. È lei che propone alla Commissione eventuali adeguamenti del programma sulla base della performance, delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per Paese.

In caso di modifiche, deve garantire che siano motivate, proporzionate e coerenti con gli obiettivi del programma, e che siano approvate dalla Commissione prima di essere attuate. È anche responsabile della comunicazione delle modifiche ai beneficiari e ai partner del partenariato.

In conclusione, l’AdG emerge come il vero “motore” dell’attuazione dei fondi: è lei che tiene insieme programmazione, selezione, gestione finanziaria, controllo e partenariato, in un quadro di responsabilità chiare e vincolanti fissato dal Regolamento (UE) 2021/1060.

In un periodo in cui la politica di coesione è chiamata a rispondere a sfide complesse – transizione verde e digitale, ripresa post‑pandemia, coesione territoriale – il modo in cui l’AdG esercita i suoi poteri e adempie ai suoi doveri diventa un fattore decisivo per il successo dei fondi.

Oggi, infatti, l’AdG si muove in un ecosistema finanziario sempre più fitto, dove i fondi strutturali si sovrappongono a strumenti come il PNRR, e il Fondo per una transizione giusta, con logiche di spesa, regole di ammissibilità e obiettivi che spesso si intrecciano.

In questo contesto, il suo ruolo si è fatto più complesso: non basta più gestire un singolo programma, ma coordinare flussi, allineare strategie, evitare doppie sovvenzioni e garantire coerenza tra obiettivi nazionali, europei e territoriali.

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© Andrea Verna. Tutti i contenuti sono originali e soggetti a copyright.

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