L’Autorità di Audit per i finanziamenti europei

In breve:

  • Funzioni dell’autorità di audit
  • Strategia di audit
  • Audit delle operazioni
  • Modalità di audit unico

Funzioni dell’autorità di audit

L’autorità di audit, come stabilito all’art. 77 del Regolamento (UE) 2021/1060, è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

Le attività di audit sono svolte in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale, tra cui integrità, presentazione equa, dovuta professionalità, indipendenza e riservatezza.

L’autorità di audit redige e presenta alla Commissione:

  • un parere di audit annuale sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativo a ciascuna delle componenti seguenti:
    • la completezza, la veridicità e l’accuratezza dei conti;
    • la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;
    • il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo;
  • una relazione annuale di controllo che corrobori il parere di audit e presenti una sintesi delle constatazioni, com­prendente un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

L’autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all’audit.

La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e, salvo diverso accordo, almeno una volta all’anno per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit.

Strategia di audit

Previa consultazione dell’autorità di gestione, l’autorità di audit predispone una strategia di audit che comprenda gli audit dei sistemi e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi.

La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e autorità incaricate della
funzione contabile
. Tali audit sono effettuati entro ventuno mesi dalla decisione di approvazione del programma o della modifica del pro­gramma che individua tale autorità.

La strategia di audit è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere
di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi.

Audit delle operazioni

Gli audit delle operazioni riguardano le spese dichiarate alla Com­missione durante un periodo contabile in base ad un campione. Tale campione è rappresentativo e basato su metodi di campionamento statistici.

Il campione statistico può coprire uno o più programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF e, effettuata la stratificazione ove opportuno, uno o più periodi di pro­grammazione secondo il giudizio professionale dell’autorità di audit.

Gli audit delle operazioni comprendono le verifiche in loco dell’at­tuazione materiale dell’operazione solo se la tipologia di operazione in questione lo richiede (a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario).

Modalità di audit unico

Nello svolgimento degli audit, la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell’audit unico e di proporzio­nalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell’Unione.

In particolare, in tal modo si intende evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione di una stessa spesa dichiarata alla Commissione al fine di minimizzare i costi delle verifiche di gestione e degli audit e gli
oneri amministrativi per i beneficiari.

La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati relativi a ciascuna operazione, compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.

Disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l’autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un’operazione sostenuta dai fondi siano conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dell’autorità di gestione al beneficiario.

© Andrea Verna. Tutti i contenuti sono originali e soggetti a copyright

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