Le regole sui pagamenti agli Stati membri nell’ambito dei finanziamenti europei

In breve:

  • Norme contabili generali: gli impegni di bilancio
  • Tipologie di pagamenti e prefinanziamento
  • Domande di pagamenti
  • Costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi

Norme contabili generali: gli impegni di bilancio

La decisione di approvazione del programma costituisce una decisione di finanziamento e la sua notifica allo Stato membro costituisce un impegno giuridico.

Tale decisione specifica il contributo totale dell’Unione per fondo e per anno. Gli impegni di bilancio dell’Unione per ciascun programma sono assunti dalla Commissione in rate annuali per ciascun fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Tipologie di pagamenti e prefinanziamento

I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo dei conti del periodo contabile.

La Commissione versa il prefinanziamento in base al sostegno totale a carico dei fondi indicato nella decisione di approvazione del programma.

Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in rate annuali pari al 0.5% prima del 1° luglio di ogni anno.

Eventuali interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo dei fondi e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Domande di pagamento

Lo Stato membro presenta al massimo sei domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile.

Ogni anno può essere presentata una domanda di pagamento in qualsiasi momento durante ogni periodo di tempo compreso tra le date seguenti: 28 feb­braio, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre (tale disciplina non si applica ai programmi Interreg).

L’ultima domanda di pagamento presentata entro il 31 luglio si consi­dera domanda di pagamento finale per il periodo contabile terminato il 30 giugno.

Le domande di pagamento sono presentate alla Commissione in conformità del rispettivo modello e comprendono per ciascuna priorità e, se del caso, categoria di regioni, l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni.

La Commissione effettua i pagamenti in­termedi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di
pagamento
da parte della Commissione.

Costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi

La Commissione può rimborsare il contributo dell’Unione a un programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari sulla base degli importi e dei tassi ap­provati.

Per avvalersi di un contributo dell’Unione al programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, gli Stati membri pre­sentano una proposta alla Commissione nel contesto della presentazione del programma o di una richiesta di modifica.

Gli importi e i tassi proposti dallo Stato membro sono stabiliti in base a un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno degli elementi seguenti:

  • dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
  • dati storici verificati;
  • applicazione delle consuete prassi di contabilità dei costi.

La decisione di approvazione del programma o della sua modifica indica le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, la definizione e gli importi
cui si applicano tali costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari e i metodi per l’adeguamento degli importi.

I finanziamenti non collegati ai costi

La Commissione può rimborsare il contributo dell’Unione a una priorità, o a parti della stessa, di programmi basati su finanziamenti non collegati ai costi, sulla base degli importi approvati tramite una decisione o stabiliti nell’atto delegato.

Per avvalersi di un contributo dell’Unione al pro­gramma basato su finanziamenti non collegati ai costi, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica dello stesso.

La proposta contiene, tra gli altri, gli elementi seguenti:

  • l’individuazione della priorità interessata e l’importo totale coperto dai finanziamenti non collegati ai costi;
  • la descrizione della parte del programma e della tipologia di opera­zioni coperte dai finanziamenti non collegati ai costi;
  • la descrizione delle condizioni da soddisfare o dei risultati da con­seguire e un cronoprogramma;
  • le disposizioni per garantire una pista di controllo che dimostri il soddisfacimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati;
  • il tipo di metodologia di rimborso che si prevede di utilizzare per rimborsare il beneficiario.

Gli audit della Commissione e dello Stato membro e le verifiche di gestione effettuate dagli Stati membri mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione o il conseguimento dei risultati.

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© Andrea Verna. Tutti i contenuti sono originali e soggetti a copyright

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