Il partenariato e la governance multilivello dei fondi europei

Il Patenariato e la governance multilivello dei fondi strutturali e di investimento europei.

In breve

  • Cos’è il principio di partenariato nei fondi UE.
  • Chi sono i partner coinvolti (PA, parti sociali, società civile, università).
  • Come funziona la governance multilivello e l’approccio bottom‑up.
  • Come avvengono consultazioni e trasparenza dei processi.
  • Ruolo dei partner in Programmi e Comitato di Sorveglianza.

Il principio di partenariato

Il principio di partenariato è uno dei pilastri fondamentali nella gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e della politica di coesione dell’UE. Esso prevede una stretta collaborazione tra la Commissione europea, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile durante tutte le fasi del ciclo di attuazione dei fondi (programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione).

L’art. 8 del Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce che per l’accordo di partenariato e per ogni programma ciascuno Stato membro organizza e attua un partenariato globale conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, tenendo conto delle specificità dei fondi.

Composizione del partenariato

Il partenariato include almeno i seguenti partner:

  • le autorità a livello regionale, locale, cittadino e altre autorità pubbliche;
  • le parti economiche e sociali;
  • gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuove l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione;
  • le organizzazioni di ricerca e le università.

Il principio della governance multilivello

Il partenariato opera in conformità del principio della governance multilivello e seguendo un approccio dal basso verso l’alto.

Lo Stato membro coinvolge i partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione e della valutazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione a comitati di sorveglianza.

In tale contesto, se del caso, gli Stati membri assegnano una percentuale adeguata delle risorse provenienti dai fondi allo sviluppo della capacità amministrativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.

Per i programmi Interreg il partenariato comprende partner provenienti da tutti gli Stati membri partecipanti.

Identificazione dei partner pertinenti per gli accordi di partenariato e per i programmi

Per l’accordo di partenariato e per ciascun programma, gli Stati membri devono identificare i partner pertinenti tra, come minimo:

  • le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti (compresi istituti di istruzione, formazione e centri di ricerca);
  • le parti economiche e sociali, tra cui organizzazioni delle parti sociali e camere di commercio;
  • organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

Consultazione dei partner

Al fine di garantire la trasparenza e il coinvolgimento effettivo dei partner pertinenti, gli Stati membri e le autorità di gestione li consultano sul processo e sulla tempistica della preparazione dell’accordo di partenariato e dei programmi. A tal fine, essi li tengono pienamente informati del loro contenuto e delle eventuali modifiche.

Con riferimento alla consultazione dei partner interessati, gli Stati membri tengono conto della necessità di:

  • comunicare tempestivamente le informazioni pertinenti e renderle facilmente accessibili;
  • dare ai partner tempo sufficiente per analizzare e commentare i principali documenti preparatori, il progetto di accordo di partenariato e i progetti di programmi;
  • mettere a disposizione canali attraverso i quali i partner possono porre domande, fornire contributi ed essere informati del modo in cui le loro proposte sono state prese in considerazione;
  • divulgare i risultati delle consultazioni.

Preparazione dell’accordo di partenariato

Gli Stati membri coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione dell’accordo di partenariato, in particolare per quanto riguarda:

  • l’analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici
  • le sintesi delle condizionalità ex ante dei programmi e le conclusioni essenziali di eventuali valutazioni ex ante dell’accordo di partenariato effettuate su iniziativa dello Stato membro;
  • la scelta degli obiettivi tematici, la dotazione indicativa dei fondi SIE e i loro principali risultati attesi;
  • l’elenco dei programmi e i meccanismi a livello nazionale e regionale finalizzati al coordinamento tra i fondi SIE e dei fondi SIE con altri strumenti di finanziamento;
  • le modalità per garantire un approccio integrato all’uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale;
  • le modalità per garantire un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente a rischio.

Gli Stati membri forniscono in relazione all’accordo di partenariato informazioni inerenti l’elenco dei partner coinvolti, le azioni intraprese per garantire la partecipazione attiva dei partner e i risultati della consultazione.

Preparazione dei programmi

Gli Stati membri coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione dei programmi, in particolare per quanto riguarda:

  • l’analisi e l’identificazione delle esigenze;
  • la definizione o la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici;
  • l’assegnazione dei finanziamenti;
  • la definizione degli indicatori specifici dei programmi;
  • l’applicazione dei principi orizzontali quali definiti agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
  • la composizione del comitato di sorveglianza.

Gli Stati membri forniscono in relazione alla preparazione dei programmi informazioni inerenti l’elenco dei partner coinvolti, le azioni intraprese per garantire la partecipazione attiva dei partner.

La composizione del comitato di sorveglianza

Nel formulare le norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza gli Stati membri prendono in considerazione il coinvolgimento dei partner che hanno partecipato alla preparazione dei programmi e mirano a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione.

Nel formulare le norme che disciplinano la procedura, i comitati di sorveglianza devono tenere conto dei seguenti elementi:

  • i diritti di voto dei membri;
  • il preavviso da dare per le riunioni e la trasmissione dei documenti che, come regola generale, non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi;
  • le modalità di pubblicazione e accessibilità dei documenti preparatori presentati al comitato di sorveglianza;
  • la procedura di adozione, pubblicazione e accessibilità dei verbali;
  • le modalità di istituzione dei gruppi di lavoro e relative alle loro attività nell’ambito dei comitati di sorveglianza;
  • le disposizioni sul conflitto di interessi per i partner coinvolti nella sorveglianza, nella valutazione e negli inviti a presentare proposte;
  • le condizioni, i principi e le modalità che regolamentano i rimborsi, le opportunità di sviluppo delle capacità e il ricorso all’assistenza tecnica.

Gli Stati membri provvedono a che i partner coinvolti nella preparazione di inviti a presentare proposte, relazioni sullo stato dei lavori e attività di sorveglianza e valutazione dei programmi siano consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati, alla riservatezza e al conflitto di interessi.

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© Andrea Verna. Tutti i contenuti sono originali e soggetti a copyright

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