
In breve:
- Norme contabili generali: gli impegni di bilancio
- Tipologie di pagamenti e prefinanziamento
- Domande di pagamenti
- Costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi
Norme contabili generali: gli impegni di bilancio
La decisione di approvazione del programma costituisce una decisione di finanziamento e la sua notifica allo Stato membro costituisce un impegno giuridico.
Tale decisione specifica il contributo totale dell’Unione per fondo e per anno. Gli impegni di bilancio dell’Unione per ciascun programma sono assunti dalla Commissione in rate annuali per ciascun fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
Tipologie di pagamenti e prefinanziamento
I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo dei conti del periodo contabile.
La Commissione versa il prefinanziamento in base al sostegno totale a carico dei fondi indicato nella decisione di approvazione del programma.
Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in rate annuali pari al 0.5% prima del 1° luglio di ogni anno.
Eventuali interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo dei fondi e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.
Domande di pagamento
Lo Stato membro presenta al massimo sei domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile.
Ogni anno può essere presentata una domanda di pagamento in qualsiasi momento durante ogni periodo di tempo compreso tra le date seguenti: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre (tale disciplina non si applica ai programmi Interreg).
L’ultima domanda di pagamento presentata entro il 31 luglio si considera domanda di pagamento finale per il periodo contabile terminato il 30 giugno.
Le domande di pagamento sono presentate alla Commissione in conformità del rispettivo modello e comprendono per ciascuna priorità e, se del caso, categoria di regioni, l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni.
La Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di
pagamento da parte della Commissione.
Costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi
La Commissione può rimborsare il contributo dell’Unione a un programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari sulla base degli importi e dei tassi approvati.
Per avvalersi di un contributo dell’Unione al programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione nel contesto della presentazione del programma o di una richiesta di modifica.
Gli importi e i tassi proposti dallo Stato membro sono stabiliti in base a un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno degli elementi seguenti:
- dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
- dati storici verificati;
- applicazione delle consuete prassi di contabilità dei costi.
La decisione di approvazione del programma o della sua modifica indica le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, la definizione e gli importi
cui si applicano tali costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari e i metodi per l’adeguamento degli importi.
I finanziamenti non collegati ai costi
La Commissione può rimborsare il contributo dell’Unione a una priorità, o a parti della stessa, di programmi basati su finanziamenti non collegati ai costi, sulla base degli importi approvati tramite una decisione o stabiliti nell’atto delegato.
Per avvalersi di un contributo dell’Unione al programma basato su finanziamenti non collegati ai costi, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica dello stesso.
La proposta contiene, tra gli altri, gli elementi seguenti:
- l’individuazione della priorità interessata e l’importo totale coperto dai finanziamenti non collegati ai costi;
- la descrizione della parte del programma e della tipologia di operazioni coperte dai finanziamenti non collegati ai costi;
- la descrizione delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire e un cronoprogramma;
- le disposizioni per garantire una pista di controllo che dimostri il soddisfacimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati;
- il tipo di metodologia di rimborso che si prevede di utilizzare per rimborsare il beneficiario.
Gli audit della Commissione e dello Stato membro e le verifiche di gestione effettuate dagli Stati membri mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione o il conseguimento dei risultati.
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