
In breve
- Le tre modalità di attuazione dei programmi finanziati dall”UE.
- Il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che disciplina la gestione concorrente.
- Le misure da adottare e i controlli ex ante ed ex post.
- Il ruolo della Commissione europea
Tutti i programmi finanziati dall’UE rientrano in uno dei tre tipi di modalità di attuazione, a seconda della natura dei finanziamenti:
- gestione diretta: il finanziamento dell’UE è gestito direttamente dalla Commissione europea;
- gestione concorrente: i finanziamenti sono gestiti congiuntamente dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali;
- gestione indiretta: i finanziamenti sono gestiti da organizzazioni partner o da altre autorità all’interno o all’esterno dell’UE.
Di conseguenza, se da un lato l’UE eroga finanziamenti per un programma o un progetto specifico, dall’altro non è sempre direttamente coinvolta nella gestione quotidiana. Tuttavia, nonostante gli Stati membri siano responsabili dell’attuazione della maggior parte del bilancio dell’UE, è la Commissione ad averne la responsabilità ultima.
Di conseguenza, la Commissione effettua controlli rigorosi ed efficaci sul modo in cui vengono spesi i fondi dell’UE. La procedura varia a seconda delle modalità di attuazione del programma. Vediamo nel dettaglio la disciplina riguardante la gestione concorrente.
Gestione concorrente
Nell’ambito della gestione concorrente, sia la Commissione europea che le autorità nazionali degli Stati membri, ad esempio i ministeri e le istituzioni pubbliche, sono responsabili della gestione di un determinato programma. È gestito in questo modo circa il 70% dei programmi dell’UE.
Come stabilito dall’art. 7 del Regolamento (UE) 2021/1060, Gli Stati membri e la Commissione eseguono la parte del bilancio dell’Unione assegnata ai fondi in regime di gestione concorrente.
Il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
La gestione concorrente è disciplinata all’interno del Regolamento 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.
Nello specifico, l’art. 63 stabilisce che quando la Commissione esegue il bilancio in regime di gestione concorrente, i compiti relativi all’esecuzione del bilancio sono delegati agli Stati membri.
Principi generali
La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell’azione dell’Unione nella gestione dei fondi dell’Unione.
A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e audit e assumono le conseguenti responsabilità.
Le misure da adottare
Nell’espletare le funzioni connesse all’esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, vale a dire:
- assicurano che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano attuate in modo corretto, efficace e in conformità della normativa settoriale applicabile;
- designano e sorvegliano gli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell’Unione;
- prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi;
- cooperano con la Commissione, l’OLAF e la Corte dei conti.
I controlli
Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità, gli Stati membri effettuano controlli ex ante ed ex post, comprese, se opportuno, verifiche sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio.
Essi recuperano inoltre i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali a tale riguardo. Gli Stati membri possono irrogare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive ai destinatari.
Nell’ambito della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri.
Nell’ambito della sua attività di audit, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di rischio valutato in conformità della normativa settoriale.
Gli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell’Unione
Gli Stati membri designano, al livello appropriato, organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell’Unione.
Se dai risultati degli audit e dei controlli emerge che gli organismi designati non rispettano più i criteri stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell’espletamento delle funzioni di tali organismi, fra l’altro mettendo fine alla designazione in conformità della normativa settoriale.
Gli organismi designati trasmettono alla Commissione, entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo, la documentazione seguente:
- i rispettivi conti relativi alle spese sostenute durante il pertinente periodo di riferimento per l’esecuzione dei loro compiti e che sono state presentate alla Commissione a fini di rimborso;
- un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, così come le azioni correttive avviate o programmate.
I conti e il riepilogo annuale sono corredati del parere di un organismo di audit indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale. Detto parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente.
Il ruolo della Commissione europea
Al fine di garantire che i fondi dell’Unione siano utilizzati in conformità delle norme applicabili, la Commissione:
- applica procedure ai fini dell’esame e dell’accettazione dei conti degli organismi designati che assicurino la completezza, l’esattezza e la verità dei conti;
- esclude dal finanziamento dell’Unione le spese per le quali gli esborsi sono stati effettuati in violazione del diritto applicabile;
- interrompe i termini di pagamento o sospende i pagamenti.
La Commissione pone fine integralmente o parzialmente all’interruzione dei termini di pagamento o alla sospensione dei pagamenti dopo che uno Stato membro ha presentato le proprie osservazioni e non appena ha adottato le misure necessarie.
In conclusione, è importante sottolineare che la gestione concorrente opera nel rispetto del principio di partenariato, secondo cui i partner e le parti interessate sono coinvolti in tutte le fasi, dalla programmazione all’attuazione, monitoraggio e valutazione. Questo principio è fondamentale per garantire che la spesa sia il più possibile efficace ed efficiente.
© Andrea Verna. Tutti i contenuti sono originali e soggetti a copyright.