Il Regolamento (UE) 2021/1060: struttura, principi e implicazioni operative

In breve

  • Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2021/1060
  • I principi di partenariato, pari opportunità e non discriminazione
  • Norme relative alla costruzione dei programmi
  • La gestione finanziaria e il sistema dei controlli
  • Il monitoraggio e la valutazione

Cos’è il Regolamento (UE) 2021/1060 e perché è centrale nella politica di coesione

Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce le disposizioni comuni applicabili ai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2021–2027. Rappresenta la cornice giuridica essenziale per la gestione condivisa dei fondi, costituendo il riferimento normativo per Autorità di Gestione, organismi intermedi e beneficiari.

Oggetto e ambito di applicazione

Già nei primi articoli, il regolamento chiarisce il proprio campo di applicazione, individuando i fondi a cui si applica e specificando il principio della gestione concorrente tra Unione europea e Stati membri.

Si delinea così una governance multilivello che non è solo un principio organizzativo, ma implica – in fase attuativa – una distribuzione puntuale delle responsabilità tra Autorità di Gestione, organismi intermedi e beneficiari.

In concreto, questo significa che la qualità del sistema dipende dalla capacità di coordinamento tra livelli amministrativi.

I principi chiave: partenariato, non discriminazione e sostenibilità

Gli articoli iniziali dedicano spazio a una serie di principi trasversali che devono essere rispettati ovunque e da tutti.

  • Partenariato (art. 8): coinvolgimento strutturato degli attori economici, sociali e della società civile nelle fasi di programmazione, attuazione e monitoraggio.
  • Pari opportunità, non discriminazione, accessibilità e sviluppo sostenibile: criteri da integrare nel disegno delle operazioni, nei bandi e nei controlli.

Questi principi funzionano come “cornice di coerenza” dell’intero sistema.

Come si costruisce un Programma: struttura, indicatori e vincoli

Il regolamento dedica molta attenzione alla costruzione dei Programmi. L’articolo 22 definisce con precisione quali elementi devono essere presenti:

  • la descrizione delle priorità
  • gli indicatori di output e risultato
  • il piano finanziario
  • le condizioni abilitanti rilevanti

Due aspetti emergono in modo chiaro:

  1. Concentrazione tematica: le risorse devono essere allocate in modo selettivo, su ambiti coerenti con le priorità dell’Unione.
  2. Orientamento ai risultati: la struttura del Programma deve permettere di verificare avanzamenti, risultati e scostamenti.

In un Programma FESR regionale, la concentrazione tematica si traduce nella selezione di poche priorità strategiche (es. transizione digitale, energia), con conseguente esclusione di interventi non coerenti, anche se potenzialmente rilevanti a livello locale.

Gestione finanziaria e controlli: cosa devono fare AdG e beneficiari

Il Titolo VI è interamente dedicato agli aspetti operativi della gestione finanziaria e al funzionamento del sistema dei controlli.

  • Articolo 72: definisce i requisiti minimi del sistema di gestione e controllo. Deve garantire regolarità, tracciabilità, affidabilità delle operazioni.
  • Articolo 74: introduce il ricorso ai costi semplificati come strumento di riduzione del carico amministrativo, sia per i beneficiari che per le amministrazioni.
  • Articolo 76: stabilisce le modalità con cui vengono trasmesse alla Commissione le domande di pagamento.

Implicazioni per l’Autorità di Gestione

L’articolo 72 richiede sistemi di controllo non solo formalmente definiti, ma effettivamente funzionanti, con evidenze documentali verificabili. In sede di audit, le criticità più frequenti riguardano:

  • tracciabilità incompleta
  • controlli di primo livello non documentati
  • incoerenza tra procedure e pratica amministrativa

Monitoraggio e valutazione: come misurare i risultati

Il monitoraggio e la valutazione occupano un ruolo rafforzato rispetto ai cicli precedenti. Gli articoli 40 e seguenti prevedono:

  • raccolta sistematica dei dati
  • utilizzo di indicatori comuni e specifici
  • valutazioni ex ante, intermedie ed ex post

L’obiettivo è rafforzare l’accountability e rendere più consapevole l’uso delle informazioni, sia per correggere l’attuazione sia per orientare le decisioni future.

In chiave applicativa, il Regolamento (UE) 2021/1060 definisce un impianto orientato alla verifica dei risultati, superando un’impostazione centrata esclusivamente sulla regolarità della spesa. L’attuazione richiede sistemi amministrativi strutturati, integrazione tra procedure e strumenti operativi, nonché la capacità di garantire coerenza effettiva tra programmazione, gestione e controllo, anche in sede di audit.

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Risorse utili

REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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